FEDERAZIONE AMICIZIE EBRAICO-CRISTIANA IN ITALIA 
Estratto dello STATUTO (Anno 1988)
 

1 - Le Associazioni locali di Amicizia Ebraico-Cristiana firmatarie del presente Statuto - e tutte le Associazioni che vi aderiranno - costituiscono una Federazione denominata: "Federazione delle Amicizie Ebraico-Cristiane in Italia". La sua durata è illimitata. La sede sociale è a Firenze presso la Segreteria della locale Associazione.
2 - Scopo fondamentale della Federazione è di favorire e sviluppare la conoscenza, la comprensione, il rispetto e l'amicizia tra Ebrei e Cristiani in una prospettiva di apertura e di dialogo con le religioni e gli uomini tutti, al fine di creare una convivenza umana dalla quale sia esclusa per sempre ogni forma di incomprensione e di odio. La Federazione si impegna a combattere l'antisemitismo e l'intolleranza in ogni sua manifestazione.
3 - Essa esclude nel suo agire ogni tendenza al sincretismo e ogni forma di proselitismo. Essa non richiede ai propri aderenti alcuna rinuncia delle proprie credenze; non esige né esclude alcuna appartenenza religiosa o ideologica. Chiede disponibilità al dialogo e all'ascolto reciproco e l'abbandono di ogni pregiudizio e intolleranza.
4 - Nell'ambito di tali finalità ciascuna Associazione locale decide liberamente della sua struttura e delle sue attività ed è responsabile del proprio bilancio.
5 - Sono organi direttivi della Federazione l'Assemblea dei delegati, il Consiglio nazionale e il Presidente.
9 - Per aderire alla Federazione ciascuna Associazione deve: a) presentare domanda scritta al Presidente della Federazione; b) aderire al presente Statuto.
11 La Federazione è membro dell'ICCJ (International Council of Christians and Jews). Alla quota di iscrizione contribuiscono in egual misura tutte le Associazioni aderenti alla Federazione.
12 - La Federazione potrà stabilire rapporti di collaborazione con altre Associazioni che in Italia o all' estero perseguano analoghi scopi.