FEDERAZIONE AMICIZIE EBRAICO-CRISTIANA IN ITALIA
Estratto dello STATUTO (Anno 1988)
1 - Le Associazioni locali di Amicizia
Ebraico-Cristiana firmatarie del presente Statuto - e tutte le
Associazioni che vi aderiranno - costituiscono una Federazione
denominata: "Federazione delle Amicizie Ebraico-Cristiane in
Italia". La sua durata è illimitata. La sede sociale è a Firenze
presso la Segreteria della locale Associazione.
2 - Scopo fondamentale della Federazione è di favorire e
sviluppare la conoscenza, la comprensione, il rispetto e
l'amicizia tra Ebrei e Cristiani in una prospettiva di apertura
e di dialogo con le religioni e gli uomini tutti, al fine di
creare una convivenza umana dalla quale sia esclusa per sempre
ogni forma di incomprensione e di odio. La Federazione si
impegna a combattere l'antisemitismo e l'intolleranza in ogni
sua manifestazione.
3 - Essa esclude nel suo agire ogni tendenza al sincretismo e
ogni forma di proselitismo. Essa non richiede ai propri aderenti
alcuna rinuncia delle proprie credenze; non esige né esclude
alcuna appartenenza religiosa o ideologica. Chiede disponibilità
al dialogo e all'ascolto reciproco e l'abbandono di ogni
pregiudizio e intolleranza.
4 - Nell'ambito di tali finalità ciascuna Associazione locale
decide liberamente della sua struttura e delle sue attività ed è
responsabile del proprio bilancio.
5 - Sono organi direttivi della Federazione l'Assemblea dei
delegati, il Consiglio nazionale e il Presidente.
9 - Per aderire alla Federazione ciascuna Associazione deve: a)
presentare domanda scritta al Presidente della Federazione; b)
aderire al presente Statuto.
11 La Federazione è membro dell'ICCJ (International Council of
Christians and Jews). Alla quota di iscrizione contribuiscono in
egual misura tutte le Associazioni aderenti alla Federazione.
12 - La Federazione potrà stabilire rapporti di collaborazione
con altre Associazioni che in Italia o all' estero perseguano
analoghi scopi.